[1] Il primo progetto di legge in materia di infortuni sul lavoro fu presentato alla Camera dei deputati dall’on. Pietro Pericoli, avvocato romano e filantropo, il 27 novembre 1878. Si trattava dell’Atto Camera n. 29, dal titolo “Disposizioni dirette a guarentire gli interessi degli operai nelle costruzioni di fabbriche, nelle miniere e negli opifizi”.

Il progetto di legge fu illustrato dal presentatore il 17 marzo 1879. Egli sottolineò la situazione di debolezza dell’operaio, indifeso di fronte al perseguimento da parte degli imprenditori di alti profitti a scapito di ogni misura di sicurezza nel lavoro, combinata con il potere dei datori di lavoro e dei direttori delle imprese.

Nel porre l’accento sulla necessità di disporre di statistiche sugli infortuni sul lavoro, Pericoli, facendo riferimento alla sua esperienza di amministratore dell’ospedale di Santa Maria della Consolazione di Roma (specializzato in traumatologia) riportò una serie di dati acquisiti dal 1872 al 1878 nella sola città di Roma (1.650 operai ricoverati per cadute nelle costruzioni e cave o feriti dalle macchine, di cui 170 morirono, altri rimasero storpiati o mutilati, inabili al lavoro).

Egli sottolineò, sulla base dei dati, che il problema risiedeva innanzitutto nella mancanza di misure di prevenzione e di garanzia dell’incolumità degli operai, mentre la questione era prevalentemente trattata sotto il profilo della responsabilità civile e penale.

Anche se il codice civile (artt. 1151, 1152 e 1153) garantiva il risarcimento del danno subìto, persisteva l’impossibilità pratica di provare la colpa dell’imprenditore, riducendo enormemente la possibilità di un’efficace tutela antinfortunistica. Era difficile da parte dell’operaio produrre prove che dimostrassero la responsabilità dell’imprenditore e tantomeno produrre testimoni tra i compagni di lavoro dell’infortunato, poiché facilmente ricattabili con la minaccia del licenziamento.

Il progetto di legge prevedeva che la responsabilità del fatto dovesse intendersi a carico “del proprietario, dell’ingegnere e dell’intraprendente, in modo solidale, fino a che non venga dimostrato il caso fortuito o la negligenza del danneggiato”, in virtù della condizione speciale dei rapporti che intercorrono tra il datore di lavoro e l’operaio e cioè che quest’ultimo, per un determinato salario, è obbligato a fare ciò che viene disposto dal datore di lavoro a proprio vantaggio.

La proposta di Pericoli introduceva due princìpi innovatori nel diritto comune: la presunzione di colpa dei datori di lavoro e la cosiddetta “inversione dell’onere della prova”.

La teoria dell’inversione dell’onere della prova, in contraddizione con i principi giuridici italiani, era motivata dall’idea (mutuata dalla legislazione straniera), che la tutela dei deboli doveva entrare negli scopi dello Stato e che attraverso questa misura veniva ristabilito l’equilibrio tra operai e datori di lavoro; questi ultimi, avevano già “il vantaggio delle cognizioni, della ricchezza, dei mezzi”.

D’altronde, l’inversione dell’onere della prova non avrebbe potuto risolvere che in parte il problema, perché ne sarebbero stati esclusi tutti i casi in cui gli infortuni non potevano essere attribuiti a cause imputabili al datore di lavoro.

Nella seduta del 17 marzo 1879, il Ministro dell’interno Agostino Depretis, nel riconoscere l’importanza del disegno di legge, dichiarava a nome del Governo la sua presa in considerazione, formalizzata dal Presidente dell’Assemblea che lo trasmise agli uffizi uffici per il suo esame.

Tuttavia il progetto venne abbandonato, a causa della fine della legislatura e soprattutto a seguito delle proteste da parte degli industriali.

Rimane agli atti che con la proposta Pericoli, per la prima volta in Italia, si discusse di “provvidenze di legge” per assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro.

[1] Si veda: Flavio Quaranta: Le origini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (testimonianze vercellesi); in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali – fascicolo n. 3/2013