E’ simulato l’investimento in un programma di previdenza complementare da parte di un lavoratore neoassunto del settore privato con carriera quarantennale che, oltre a contribuire personalmente, decide di dedicarvi anche gli accantonamenti al TFR. La simulazione è ripetuta sia all’interno della normativa fiscale vigente, che in quella riformata dallo schema di decreto approntato nei giorni scorsi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sono, quindi, calcolati i profili dei flussi di cassa differenziali rivenienti al lavoratore, al datore di lavoro e all’Erario, rispetto al benchmark in cui il TFR continua a rimanere presso l’impresa. Sono calcolati anche il valore attuale dei flussi di cassa differenziali (con un tasso di sconto di cui si argomenta l’utilizzo) e il tasso di rendimento netto della scelta di avviare il programma previdenziale rispetto al mantenimento del tradizionale TFR (il TIR dei flussi di cassa differenziali).

Emerge come la normativa fiscale riformata fornisca maggiori agevolazioni fiscali tutte concentrate nella fase di godimento dei benefici, fruibili quindi dopo 40 anni e oltre, grazie all’imposizione molto più lieve della rendita e della prestazione una tantum. Dal punto di vista dell’impresa, invece, le innovazioni che lo schema esplicitamente e operativamente introduce mostrano un impatto quantitativo irrilevante. La risoluzione del problema di “accompagnare” le imprese che devono adeguarsi alla possibile fuoriuscita del TFR è rimandata alla definizione operativa dei meccanismi di accesso agevolato al credito. Nel suo complesso, la parte fiscale dello schema di decreto, nonostante preveda significativi allargamenti della tax expenditure nel lungo periodo, lascia sollevare perplessità sulla sua capacità di imprimere nell’immediato cambiamenti nelle tendenze di adesione alla previdenza complementare. Più interessanti e promettenti appaiono, invece, altre parti del decreto (cui il lavoro solo accenna, dedicandosi agli aspetti fiscali) che aspirano a colmare vuoti o incertezze di carattere normativo e a sciogliere aspetti regolamentari sinora eccessivamente rigidi.

Scritto da: Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno